La prima Guida applicativa sul nuovo Regolamento Ue della privacy




Pubblicata una prima Guida all’applicazione del nuovo Regolamento UE 2016/679, che troverà piena applicazione dal 25 maggio 2018, in materia di protezione dei dati personali. La Guida fornisce un quadro generale sulle principali novità introdotte.


Sei sono le sezioni tematiche in cui è articolata la Guida: Fondamenti di liceità del trattamento; Informativa; Diritti degli interessati; Titolare, responsabile, incaricato del trattamento; Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; Trasferimenti internazionali di dati. Ogni sezione illustra cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all’attuale disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo raccomandazioni pratiche per una corretta implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento. La guida è disponibile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it in formato ipertestuale navigabile.
Come noto, l’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. I contenuti dell’informativa – come ribadito nella Guida in argomento – sono elencati in modo tassativodal regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contattodel RPD-DPO, ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonchése trasferisce i dati personali in Paesi terzie, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. Il titolare deve specificareilperiodo di conservazione dei datio i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati, diversamente da quanto prevede attualmente il Codice. Il regolamento specifica, inoltre, molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell’informativa, che deve avere forma concisa,trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile. L’informativa è data,in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, anche se sono ammessi “altri mezzi”, quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra.
Con il «diritto all’oblio», poi, gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. A tale diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all’oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici.
Il Regolamento introduce altresì il diritto alla «portabilità» dei propri dati personali per trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro. Ad esempio, si potrà cambiare il providerdi posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati. Ci saranno però alcune eccezioni che non consentono l’esercizio del diritto: in particolare, quando si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi.
Il testo della Guida potrà subire modifiche e integrazioni, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un adeguamento costante all’evoluzione della prassi interpretativa e applicativa della normativa.

 






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