In vigore dal 1° gennaio 2015, il regime “forfetario” ha soppiantato quello dei “minimi”, che comunque continua ad applicarsi, fermo restando la sussistenza dei requisiti, fino alla naturale scadenza. In appresso, si descrivono i requisiti che devono possedere i soggetti interessati per la sua applicazione. Sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, al contempo, nell’anno precedente soddisfano i seguenti requisiti: Gruppo di settore ATECO 2007 Limiti
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti diversi a seconda del settore economico e del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, a prescindere dall’adeguamento di ricavi e compensi agli studi di settore ed ai parametri.
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
45.000
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9
50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
30.000
Costruzioni e attività immobiliari
41 – 42 – 43 – 68
25.000
Intermediari del commercio
46.1
25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55 – 56
50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
da 64 a 66 – da 69 a 75 – da 85 a 88
30.000
Altre attività economiche
da 01 a 03 – da 05 a 09 – da 12 a 33 – da 35 a 39 – da 49 a 53 – da 58 a 63 – da 77 a 82 – 84 – da 90 a 99
30.000
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000,00 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, tirocinanti, comprese le somme erogate sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dal coniuge, dai figli, nonché dai familiari partecipanti all’impresa familiare.
c) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti ed al netto dell’IVA, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000,00 euro.
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione, sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In ogni caso, è esclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario per soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
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