Lavoratrici autonome dello spettacolo: riconoscimento del congedo di maternità




Alle lavoratrici autonome iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS – ex Enpals) si applicano le disposizioni contenute nel T.U. maternità/paternità, anche con riferimento all’istituto della flessibilità del congedo di maternità.


L’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro – come noto – opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro e dal tipo di qualifica rivestita. Dunque ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali del T.U., valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
L’Inps, già in altre occasioni, ha rimandato, per le prestazioni di maternità, all’applicazione delle istruzioni di portata generale impartite con la circolare n. 134382/1982, secondo cui la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro è contenuta nella legge n. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001 (T.U.).
Stabilito quindi che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni contenute nel predetto T.U. in materia di trattamento economico, si ritiene che non possano non applicarsi anche le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del medesimo T.U.: “1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (…)“.
Applicazione che si estende anche alle disposizioni sulle relative certificazioni mediche. Peraltro, l’Inps ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione della prescritta documentazione, precisando che sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime.





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