Si forniscono precisazioni sulla sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che beneficiano del regime contributivo agevolato.
Il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.
Il dubbio sollevato riguarda, pertanto, la possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano regolarmente effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.
Al riguardo, l’Inps ha precisato che, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, il requisito cui avere riguardo è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.
In questa situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.
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