Lavoro autonomo: forma del contratto e attività inventiva




Il jobs act autonomi, approvato definitivamente dal Senato e divenuto dunque legge, prevede fra le altre disposizioni, quelle sul contratto stipulato dal lavoratore autonomo e sulle tutele nel caso di invenzioni del lavoratore.


Il provvedimento definisce abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.  E’ sancito, altresì, come abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Nelle ipotesi in cui non venga rispettato quanto sopra, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.


Per quanto riguarda, invece, eventuali invenzioni del lavoratore, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, in conformità al diritto d’autore ed al codice della proprietà industriale.


Tra le deleghe, inoltre, riconosciute al Governo, vi è quella ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali:
-individuando specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
– determinando misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
– semplificando gli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
– riformulando e razionalizzando l’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali.





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