Con la Risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2017, con riferimento alla detrazione spettante per le erogazioni liberali in favore degli enti dello spettacolo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio è riconosciuto comunque anche nell’ipotesi in cui l’ente beneficiario svolge l’attività di spettacolo in modo indiretto, trasferendo i fondi ad altro ente che persegue le medesime finalità agevolate. L’AGEVOLAZIONE FISCALE In sede di dichiarazione dei redditi è possibile detrarre dall’IRPEF dovuta un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. MODALITÀ DI PAGAMENTO L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità, quali bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. CHIARIMENTI DEL FISCO La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore degli stessi soggetti (enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative) se svolgono altre attività, anche se collaterali. L’Ente beneficiario è un’associazione senza fini di lucro legalmente riconosciuta e, in base al proprio atto costitutivo, opera per conseguire e promuovere la realizzazione delle finalità delle associazioni musicali operanti nei teatri.
La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 27.
Qualora le medesime erogazioni liberali siano effettuate da soggetti IRES, con le stesse limitazioni previste per la detrazione IRPEF, trova applicazione la disposizione secondo cui le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti dello spettacolo sono deducibili per importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
A seconda del metodo di pagamento prescelto, la spesa deve essere documentata:
– dalla ricevuta del versamento bancario o postale;
– dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, è necessaria la ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Per i pagamenti effettuati dal 2017, inoltre, è necessario che dalla documentazione attestante il versamento ovvero dalla rilasciata dal beneficiario sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Ai fini della fruizione della detrazione, dunque, particolare rilievo assume, oltre alla forma giuridica dell’ente beneficiario, l’utilizzo che quest’ultimo fa delle donazioni ricevute, in quanto destinate al sostegno dello spettacolo nelle sue diverse forme ed espressioni.
Proprio in relazione al requisito dell’utilizzo vincolato delle erogazioni liberali, al fine di poter fruire della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce ostacolo alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo – cui sono finalizzate le erogazioni liberali – sia attuata dall’ente beneficiario attraverso il trasferimento dei fondi ricevuti ad un altro ente, anch’esso senza scopo di lucro che opera e persegue l’esercizio esclusivo di attività nel settore dello spettacolo (ad esempio, attività musicale per mezzo di un’orchestra) e che utilizza le somme ricevute in modo vincolato dalle indicazioni delle ente beneficiario e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo.
In ogni caso, secondo la normativa di cui all’art. 15, co. 1, lett. i) del Tuir, le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di 2 anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; nel caso specifico di erogazioni trasferite ad altro ente, sarà onere dell’ente beneficiario verificare l’effettivo utilizzo, da parte dell’altro ente, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con riferimento alle erogazioni trasferite, peraltro, l’ente beneficiario non può a sua volta usufruire né dell’art-bonus di cui all’art. 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, né della detrazione di cui al citato articolo 15 del T.U.I.R., non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.
IL CASO
Per il raggiungimento dei suoi fini programma attività ed eventi culturali di vario tipo e si adopera per la raccolta di risorse finanziarie, beni e servizi.
L’Ente beneficiario raccoglie fondi per mezzo di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti.
Lo stesso svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale sia in modo diretto che indiretto.
L’attività organizzata direttamente dall’ente beneficiario prevede eventi musicali, in cui i musicisti esercenti lo spettacolo vengono direttamente retribuiti dallo stesso ente organizzatore, che così utilizza parte delle erogazioni liberali ricevute.
L’attività indiretta si svolge tramite l’erogazione di parte dei fondi derivanti dalla raccolta ad un altro ente (anch’esso senza scopo di lucro), che opera e persegue l’esercizio esclusivo dell’attività musicale per mezzo di un’orchestra e che utilizza tali somme in modo vincolato dalle indicazioni dell’ente beneficiario e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo.
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