L’Inps fornisce le prime indicazioni operative alle Strutture per l’attuazione della recente normativa in tema di accesso civico “generalizzato”.
L’istituto dell’accesso civico “generalizzato” prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L’accesso civico “generalizzato” si aggiunge al preesistente accesso civico “semplice”, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, che possono essere richiesti da chiunque, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa.
L’accesso “generalizzato”, inoltre, va tenuto distinto dal cd. “accesso documentale”, la cui finalità è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Il procedimento in parola prevede, tra l’altro: il rimborso, da parte del richiedente, del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali dei dati o documenti rilasciati; la comunicazione obbligatoria, da parte dell’Amministrazione, ai soggetti controinteressati; la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; la possibilità per il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, di presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. La regola della generale accessibilità, infatti, è temperata dalla previsione di “esclusioni” e “limiti”, posti a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. In sintesi, l’accesso generalizzato è escluso in caso di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali. Altresì, possono ricorrere limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, per cui l’Amministrazione è tenuta a verificare di volta in volta se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile, ovvero:
– la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
– la sicurezza nazionale;
– la difesa e le questioni militari;
– le relazioni internazionali;
– la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
– la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
– il regolare svolgimento di attività ispettive;
– la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
– la libertà e la segretezza della corrispondenza;
– gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
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