Non serve la verifica della sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione; l’esercizio della professione in forma societaria costituisce sempre presupposto dell’Irap (Corte di cassazione – ordinanza 19 maggio 2017, n. 12763).
L’esercizio della professione in forma societaria costituisce presupposto dell’Irap, senza che occorre accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.
Il requisito della autonoma organizzazione dell’attività non è quindi richiesto in relazione all’attività delle società e degli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attività esercitata da tali soggetti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Infatti, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi. Ma qualora l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
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