L’art. 4, del decreto legge n. 50 del 2017 in corso di conversione in legge, prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° Giugno 2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
Per “locazioni brevi” il decreto in oggetto intende i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.
L’Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali.
Queste disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sub-locazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni sopra indicate.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione conclusi per il loro tramite. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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