Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Otto le direzioni generali previste.
Nel dettaglio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in un Segretariato generale; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; due posti funzione dirigenziale di livello generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.
La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, fra l’altro, cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro; l’applicazione e il monitoraggio sull’attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa; cura l’attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione svolge invece le seguenti funzioni: attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego; svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all’occupazione; cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi; cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro; cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva; definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.
La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, fra le altre, le seguenti funzioni: vigila, indirizza e coordina l’attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati; cura l’inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S; vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici; vigila sull’applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all’estero e i lavoratori stranieri in Italia.
Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. Resta fermo, invece, quanto previsto per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’INAPP, all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.