I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono tenuti a prestare idonea garanzia finanziaria dovuta per la gestione dei rifiuti delle medesime apparecchiature (RAEE) (Ministero Ambiente – decreto 09 marzo 2017, n. 68).
La garanzia finanziaria è dovuta ogni anno in favore del Ministero dell’Ambiente e va prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE; per quelli già iscritti, la garanzia è dovuta entro l’8 settembre 2017.
La garanzie finanziaria può essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
– reale e valida cauzione;
– fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
– polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
– garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti.
La documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la valutazione di congruità della stessa.
Il citato Ministero accetta la garanzia finanziaria entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione; decorso inutilmente tale termine, la garanzia finanziaria si intende tacitamente accettata.
La garanzia finanziaria è dovuta fino all’avvenuta cancellazione dal predetto Registro.
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