Fornite nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione (Agenzia delle Entrate – Circolare 28 aprile 2017, n. 15/E).
In particolare, i chiarimenti sono rivolti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.
Il Modello IPEA può essere presentato nelle seguenti ipotesi:
– notifica di avviso di accertamento;
– istanza di accertamento con adesione, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
– procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento.
Il Modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni, ovvero tramite i soggetti aderenti al consolidato o soggetti abilitati.
Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello IPEC per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità.
In determinate ipotesi, i soggetti aderenti al consolidato possono richiedere con il Modello IPEA il computo in diminuzione delle perdite:
– anteriori al regime di tassazione di gruppo;
– riattribuite a seguito di interruzione o revoca dell’opzione per il consolidato;
– del consolidato in relazione alla rettifica del Modello CNM.
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