Nessun diniego di rimborso IRAP per l’agente di commercio




Per la CASSAZIONE (Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12215) si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

Alla Suprema Corte viene posta in esame la seguente fattispecie. Il contribuente, agente di commercio, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP versata dall’agente di commercio, è stato accolto il ricorso per revocazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso sentenza della C.T.R., che aveva respinto il gravame dell’Ufficio avverso la decisione dei giudici di primo grado, favorevole al contribuente.
Il ricorrente lamenta:
1) con il primo motivo che i giudici del giudizio di revocazione, come pure quelli del giudizio di appello avevano consentito l’acquisizione di documenti tardivamente prodotti dall’Agenzia delle Entrate;
2) con il secondo motivo, la nullità della sentenza per motivazione omessa, priva della valutazione delle argomentazioni e degli elementi probatori offerti dalle parti;
3) con il terzo motivo, che la C.T.R., nel giudizio di revocazione, decidendo nel merito aveva trascurato di esaminare debitamente i documenti ed i mezzi istruttori offerti dal contribuente;
4) con il quarto motivo, la ritenuta sussistenza dei presupposti richiesti per l’assoggettamento dell’attività professionale ad IRAP;
5) con il quinto motivo, l’omesso esame consistente nel non essersi il contribuente avvalso, negli anni in contestazione, di collaboratori e/ o dipendenti per lo svolgimento dell’attività professionale.
La Suprema Corte ritiene fondato il secondo motivo con assorbimento dei restanti motivi.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito. Ciò è quello che ricorre nel caso esaminato.





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