Da maggio sono in vigore i nuovi testi della disciplina del “Contratto di lavoro a tempo parziale”, “Contratto di lavoro a tempo determinato”, “Contratto di somministrazione di lavoro”, “Contratto di apprendistato professionalizzante”, per i dipendenti di imprese e società private esercenti servizi ambientali (Fise Assoambiente).
Contratto di lavoro a tempo parziale
All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale che non sarà inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno, con eccezione del caso in cui il lavoratore abbia in corso altri rapporti di lavoro la cui misura sia superiore al predetto 50%.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in tre ore.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata.
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
E’ facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, tali prestazioni non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore prò capite pari al 40% della prestazione già concordata.
Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore prò capite, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) ferie;
b) necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori commesse e/o diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;
c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
d) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
f) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.);
g) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
h) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili, e anche indotte dall’attività di altri settori, che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;
i) esigenze cicliche anche contrattualmente previste e lavori stagionali;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, per un periodo non superiore a 250 giorni calendariali consecutivi;
k) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittivi della libertà personale;
I) sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni a termini del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
m) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
1. infermità per malattia o infortunio non sul lavoro;
2. infortunio sul lavoro;
3. aspettativa legale e contrattuale, anche per motivi sindacali;
4. astensione obbligatoria o facoltativa;
5. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari.
n) sostituzione, anticipata fino a tre mesi, sia nei casi di assenze dal lavoro programmate sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria, al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
o) necessità di personale determinate da calamità o da situazioni di emergenza ambientale.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Contratto di somministrazione di lavoro
I lavoratori impiegati nella missione di somministrazione di lavoro, non potranno superare mediamente nell’anno l’8% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro sino a cinque lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Contratto di apprendistato professionalizzante
Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal livello 2 al livello Q (Quadri) delle Aree operativo – funzionali del sistema di classificazione.
La durata complessiva del contratto è pari a 36 mesi.
L’eventuale periodo di prova non può eccedere la durata di 60 giorni calendariali.
La retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non apprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di servizio.
La formazione è articolata in formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
Appartiene alla esclusiva responsabilità e competenza dell’offerta formativa pubblica la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
La durata di tale formazione, che in ogni caso non può eccedere il monte ore complessivo di 120 ore medie nel triennio, è specificamente stabilita dall’offerta formativa pubblica, anche in misura differenziata, in relazione ai titoli di studio legali e agli attestati di qualifica o diploma professionale.
La formazione professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue -ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all’accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento.
Le aziende fino a 100 dipendenti non possono dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei trentasei mesi precedenti; le aziende che occupano oltre 100 dipendenti non possono dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei trentasei mesi precedenti.
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