Niente IRAP per il collaboratore di srl




Ai fini IRAP, non è soggetto all’imposta il professionista che collabora con una srl, se privo di autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – Sentenza 17 maggio 2017, n. 12227).

La Suprema Corte accoglie il ricorso della contribuente, dottore commercialista, avverso la sentenza della Commissione Tributaria che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto assoggettata ad IRAP l’attività svolta dalla stessa.
Nello specifico, la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa all’esito della liquidazione in base alla dichiarazione assumendo, nel merito, di non avere una propria organizzazione, servendosi per la parte burocratica della struttura della società di capitali della quale era collaboratrice; pertanto, lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata circostanza che la contribuente, invece di essere una semplice collaboratrice di studio, sia in realtà un’associata di fatto dello stesso; censura la sentenza impugnata, perché in essa difetterebbe ogni riferimento, potenziale o concreto, in ordine all’apparato esterno costituente autonoma organizzazione, di cui avrebbe disposto essa contribuente; assume che nell’ipotesi di ravvisata sussistenza di uno studio associato di professionisti, sarebbe questo il soggetto passivo dell’imposta, e non il singolo associato.
La Corte di Cassazione evidenzia che la sentenza impugnata dà per accertato in fatto dal giudice di primo grado, e pacificamente riconosciuto dall’ufficio, che la contribuente è una collaboratrice della srl ed in tale qualità la utilizza “per la parte burocratica”; contraddittoriamente però sembra poi qualificare – sia pure in forma ipotetica – la contribuente come “il libero professionista che si associa”, e come “il professionista aderente ad una associazione professionale”, qualità e circostanza che non risultano contestate alla contribuente dall’ufficio, il quale d’altronde non formula contestazioni ad associazioni professionali.
Di conseguenza, la causa è rinviata alla Commissione tributaria di II grado.






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad