L’agevolazione prima casa all’immobile in quanto abitazione di lusso perché eccedente la superficie massima di 240 m2 viene revocata (CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8065).
Nelle fattispecie posta all’esame della Suprema Corte, l’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CTR Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni da essa ricorrente notificato al contribuente in revoca delle agevolazioni “prima casa” da quest’ultima fruite sull’acquisto di un compendio immobiliare. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di liquidazione in oggetto non fosse adeguatamente motivato, perché basato su una stima dell’agenzia del territorio, dalla quale si doveva asseritamente evincere che l’immobile acquistato era di superficie utile complessiva superiore a 240 m2, e quindi “di lusso”, non allegata né riportata.
Con il primo motivo di ricorso lamenta che la commissione tributaria regionale non aveva considerato che l’atto impositivo doveva ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi di legge, se riportante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposizione; requisito che non richiedeva necessariamente la materiale allegazione dell’atto richiamato per relationem, qui rappresentato dalla stima dell’ufficio tecnico dell’agenzia del territorio.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio: rappresentati dal fatto che l’avviso di liquidazione riproduceva il contenuto essenziale della stima dell’ufficio tecnico dell’agenzia del territorio; e, inoltre, la circostanza che gli elementi della pretesa impositiva (revoca dell’agevolazione per superamento della superficie utile massima di 240 m2) erano stati comunque portati a debita conoscenza della contribuente nel contraddittorio amministrativo che, su istanza di autotutela da quest’ultima presentata, si era instaurato tra le parti.
Per la Suprema Corte i due motivi di ricorso sono fondati. Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione la quale, esclusa l’illegittimità dell’avviso di liquidazione in oggetto per carenza di motivazione, dovrà rivalutare nel merito la fattispecie di revoca dalla agevolazione.