Nuove norme contrattuali in materia pensionistica per gli Agenti di commercio




 

 



 


Siglato, il giorno 29/3/2017, tra Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Fiarc, Ugl Terziario, Usarci, l’intesa che modifica l’Accordo Economico Collettivo del settore commercio nella parte che riguarda il pensionamento anticipato.

Successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC, sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica che hanno fatto emergere tra le parti la necessità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia, per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle disposizioni legislative. Nell’Accordo Economico Collettivo del commercio, infatti, mancava una necessaria previsione rispetto al diritto, da parte dell’agente, al pagamento dell’indennità suppletiva di clientela nel momento in cui lo stesso invia le dimissioni per raggiungimento della pensione anticipata (ex anzianità e APE).
II presente accordo modificativo dell’AEC 16/2/2009 è entrato in vigore dal primo aprile 2017.
Nello stesso accordo, le Parti si sono impegnate a costituire entro tre mesi dalla stipula del presente accordo una Commissione paritetica finalizzata ad un approfondimento dei temi richiamati nell’AEC 2009, anche con riferimento alla Formazione e all’Aggiornamento Professionale.
Le Parti, per consentire lo svolgimento dell’attività della Commissione, hanno concordato che l’avvio delle procedure di rinnovo decorrono, in deroga ai termini di preavviso di cui all’art. 23 del vigente AEC, dalla conclusione del lavori della Commissione. In ogni caso, il mancato avvio di tali procedure entro il 28/2/2019, comporterà l’applicazione dell’art. 23 del vigente AEC in materia di tacito rinnovo.





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