Nuove regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI




11 MAG Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 10 maggio 2017, n. 90677 il “Registro Elettronico degli Indirizzi” viene articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione.


 


L’Agenzia delle Entrate gestisce la sezione dell’anagrafe tributaria denominata “Registro Elettronico degli Indirizzi”(REI).
Con le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto viene stabilito che il REI, costituito con provvedimento n. 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie, è articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione.
Il provvedimento in oggetto, pertanto, costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI.
Nello specifico esso interviene su quanto precedentemente disposto da altri provvedimenti e contiene le informazioni associate alla casella di posta elettronica certificata che devono essere comunicate. Tra queste si trovano il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata che gestisce in maniera accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati.
Inoltre, definisce, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI, per le rispettive sezioni di appartenenza:
– gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie;
– i destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale;
– le Istituzioni finanziarie italiane tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Stabilisce, poi, che:
– in materia di indagini finanziarie: per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione si intende confermata, per la sezione “REI Indagini”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata;
– in materia di monitoraggio fiscale:
 – per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto, si intende confermata, per la sezione “REI Monitoraggio”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata e valida per la sezione denominata “REI Indagini”;
 – tutti i soggetti che abbiano effettuato, precedentemente all’emanazione del presente provvedimento, la comunicazione della casella PEC ai fini del monitoraggio fiscale classificandosi con il tipo operatore 16, vengono riclassificati d’ufficio, nella sezione “REI Monitoraggio”, nella categoria specifica di appartenenza.
Per i soggetti diversi dagli operatori finanziari, si continua ad applicare quanto precedentemente previsto, e pertanto, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari” l’indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico elenco denominato INI-PEC.
A partire dal 1° giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il nuovo tracciato record e le nuove specifiche tecniche.
È stabilito poi il termine di 30 giorni entro cui i soggetti, di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro.
Parimenti va comunicata entro il termine di 30 giorni ogni modifica intervenuta in una delle informazioni registrate. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di iscrizione o di modifica dei dati iscritti, le richieste e comunicazioni inviate all’indirizzo PEC dell’operatore si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti.
Viene disposto altresì che la comunicazione al REI di una casella di posta elettronica certificata non valida o non attiva, costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione.
Per i soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata è fissato il termine di 30 giorni per la cancellazione dalla sezione del REI per cui vigeva l’obbligo di iscrizione, con indicazione del motivo di cessazione. Per le necessarie operazioni di chiusura della posizione precedente e manutenzione delle utenze attive sui canali telematici, in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è aumentato a 60 giorni.
Peraltro, la richiesta di cancellazione al REI non esplica automatica efficacia. La richiesta di cancellazione per cui il competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in capo al soggetto. La cancellazione, una volta acquisita, ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate. Fino alla decorrenza di tale termine, i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti.





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