Nuovi requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti




Introdotti nuovi requisiti e criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti.


I trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1.1.2018 si applicano – indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro – nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. In particolare, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata o per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi o per crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi ovvero nell’ipotesi di contratto di solidarietà.
Tuttavia, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; resta fermo che, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro può autorizzare, insieme al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’Inps o, per i giornalisti, dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, con il connesso assegno per il nucleo familiare, se spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa. È inoltre dovuto, per i dipendenti delle predette imprese editrici o stampatrici, il contributo ordinario stabilito nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e il contributo addizionale (quest’ultimo è dovuto anche per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti).





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