Omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, applicabilità delle sanzioni civili




In tema di omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, le sanzioni civili costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento, pertanto l’omesso o tardivo invio al domicilio dell’obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi, non esclude, nell’ipotesi di omesso o tardivo adempimento dell’obbligazione contributiva, la soggezione alle sanzioni civili.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un’azienda alla quale veniva intimato il pagamento di un’ingente somma di denaro a titolo di somme aggiuntive, per il ritardato versamento all’Inps dei contributi riguardanti la posizione lavorativa di un lavoratore.
La Corte d’appello aveva accolto parzialmente il ricorso dell’Inps contro la sentenza del tribunale che aveva annullato la cartella esattoriale per insussistenza di colpa dell’opponente, spiegando che le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive previste per il tardivo versamento dei contributi, costituivano una conseguenza automatica dell’inadempimento, con la precisazione che trovava applicazione il regime sanzionatorio più lieve previsto per i casi di omissione, invece di quello più grave connesso alle ipotesi di evasione contributiva.
Con ricorso in Cassazione, il datore ha affermato che il suddetto giudice aveva rilevato che nel verbale di accertamento dell’Inps veniva attestato l’avvenuto pagamento delle somme pretese dall’istituto, nonché mancanza di omissioni contributive. Tale circostanza aveva indotto lo stesso giudice a ritenere che l’Istituto non aveva più la possibilità di richiedere il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.
La Corte di merito ha correttamente rilevato che la tesi dell’appellata e fatta propria dal primo giudice, non era condivisibile per la ragione che non vi era stata alcuna ispezione nuova da parte dell’Inps, in quanto si era semplicemente avuta un’iscrizione a ruolo per le somme aggiuntive in conseguenza del ritardato pagamento dei contributi, per cui finisce per rivelarsi inconferente il richiamo operato dalla difesa della società alla preclusione di nuove contestazioni di cui alla predetta norma.
La Corte territoriale non ha ritenuto che la sanzione contestata fosse la conseguenza di un nuovo accertamento, avendo spiegato che non vi era stata alcuna ispezione nuova da parte dell’Istituto di previdenza, in quanto lo stesso si era semplicemente limitato ad iscrivere a ruolo il credito formatosi per le somme aggiuntive dovute al ritardato pagamento dei contributi. Dunque, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché le cosiddette sanzioni civili, quali le somme aggiuntive, comminate per l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall’Istituto previdenziale, l’applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l’imputabilità e la colpa dell’inadempimento. Nello specifico, l’omesso o tardivo invio al domicilio dell’obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi, non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell’obbligazione contributiva, la soggezione dell’inadempiente alle sanzioni civili.






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