Parte economica del rinnovo del CCNL Oreficeria Industria





Si riporta la parte economica relativa al rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria


L’accordo del 18/5/2017 stabilisce che ai minimi tabellari in vigore all’1/1/2015 saranno apportati gli incrementi economici lordi mensili di seguito riportati



































Categorie

Minimi in vigore al 1/1/2015

Incremento da 1/6/2017

1a 1.178,94 8,25
2a 1.294,83 9,06
3a 1.426,57 9,99
4a 1.484,38 10,39
5a 1.585,81 11,10
5 a Super. 1.692,60 11,85
6a 1.819,54 12,74
7a 1.978,40 13,85


Pertanto, questi sono i nuovi minimi in vigore da giugno:



























Categorie

Minimi in vigore all’1/6/2017

1a 1.187,19
2a 1.303,89
3a 1.436,56
4a 1.494,77
5a 1.596,91
5 a Super. 1.704,45
6a 1.832,28
7a 1.992,25


In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL viene stabilito che, a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.


In fase di prima applicazione nel mese di giugno 2017 si prenderà a riferimento il tasso medio di variazione dell’anno 2016 sul 2015. A tal fine le Parti si incontreranno non appena pubblicato dall’ISTAT il dato suddetto per definire l’ulteriore incremento da applicare ai minimi già incrementati degli importi indicati nella tabella che precede.


Una tantum
Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1/6/2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili (€ 20,00) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo 1/6/2017 – 30/9/2017. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.


Flexible benefits
Per gli anni 2018, 2019 e 2020 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits.


In particolare dal 1/1/2018 le aziende attiveranno piani per un costo massimo di 100 euro, con decorrenza 1/6/2019 e 1/6/2020, tale importo è elevato, rispettivamente, a 150 euro e 200 euro.





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