In sintesi si elencano le novità normative previste dall’accordo di rinnovo del CCNL CALZATURE INDUSTRIA.
Contratto a termine e di somministrazione
Il numero dei lavoratori che potranno essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato non potrà superare il 30% del numero del lavoratori a tempo indeterminato.
Mentre la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi dall’inserimento la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti).
Contratto part time
Le aziende accoglieranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro il limite complessivo dell’12% del personale in forza a tempo indeterminato.
Flessibilità
Le ore di lavoro, prestate oltre l’orario settimanale in regime di flessibilità, non potranno superare il limite massimo di 104 ore annue, salvo la stipula di un accordo a livello aziendale.
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare verrà retribuito con una percentuale del 24%.
Welfare sanitario
Viene istituito il fondo integrativo di assistenza sanitaria si settore, il cui finanziamento a carico dell’azienda:
– 8 euro per 12 mensilità a decorrere dal 1/1/2019.
– 12 euro a partire dal mese di settembre 2019.
Saranno Iscritti al fondo tutti i dipendenti, non in prova, con un contratto a tempo Indeterminato (compresi gli apprendisti) e quelli con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese.
Fondo di Previdenza Complementare
A far data dal 1/1/2019, il contributo a carico aziendale al fondo PREVIMODA sarà elevato al 2% del minimo contrattuale
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