Pensione di vecchiaia, i chiarimenti su alcune ipotesi di accesso anticipato



L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle tipologie di destinatari della norma (art. 24, co. 15-bis, D.L. n. 201/2011) che consente una deroga agli attuali requisiti di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In materia di accesso al trattamento pensionistico, il Legislatore dispone che, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’Ago e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del citato decreto (28 dicembre 2011), i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 con il sistema delle quote, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici, ulteriormente, se più favorevole, possono conseguire il trattamento di vecchiaia qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Con riferimento ai lavoratori e le lavoratrici che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato, iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive della medesima, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Il requisito anagrafico di 64 anni è invece soggetto all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Peraltro, la previsione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 stessero svolgendo attività lavorativa dipendente; in tale fattispecie, devono essere perfezionati i requisiti vigenti nelle predette Gestioni speciali. Nel caso poi di iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una Pubblica Amministrazione o erano privi di occupazione, il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato con contribuzione versata esclusivamente nel FPLD in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.





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