Pensioni e sostegno alle aziende editoriali in crisi




Approvato dal Consiglio dei ministri, in esame definitivo, un decreto legislativo contenente disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.


La nuova disciplina estende il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in materia di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria anche alle imprese editrici. In particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale e il contratto di solidarietà.
A carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, è previsto un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.
I nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti prevedono che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18 e l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata.
Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.
Per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicano, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.
Si rende noto che nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.






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