Nell’ipotesi di richiesta di rimborso Irap versata, spetta al professionista/contribuente e non all’amministrazione finanziaria, di dare prova adeguata dell’assenza dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’Irap (Corte di cassazione – ordinanza 28 aprile 2017, n. 10535).
In ipotesi di imposta versata di cui il professionista chiede il rimborso, non spetta all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap, ma spetta invece al contribuente di dare prova contraria adeguatamente motivata.
Va ricordato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre qualora il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavori altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Pertanto solo in assenza di detti elementi il presupposto impositivo dell’irap non ricorre e in tal senso risultano inadeguate prove diverse sull’assenza dell’autonoma organizzazione.
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