Prestazione DIS-COLL: istruzioni per gli eventi dal 1° gennaio 2017 (1/2)




L’Inps fornisce istruzioni applicative in merito all’estensione della tutela della prestazione DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.


In via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è stata istituita l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Successivamente la tutela della indennità DIS-COLL è stata estesa anche agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione, il decreto mille proroghe 2017 ha prorogato le disposizioni in argomento fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.


Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni).
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Il titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DISCOLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
La norma richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi dal novero dei destinatari, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, nonché gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. Per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DISCOLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.
L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato.
La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione. L’Inps fornisce due esempi che riassumono i criteri operativi esposti.
In presenza di una prima domanda di prestazione DISCOLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Al riguardo si precisa che detta prestazione DIS-COLL fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all’anno 2015, e comunque cessato nel 2016. Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 si procede come di seguito specificato:
a. si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b. si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016;
c. si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c.1 – Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2016, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015;
c.2 – Qualora, invece, la prestazione DIS-COLL relativa alla cessazione dell’anno 2016 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2015 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2016, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2015 e nel 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.
I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione DIS-COLL.


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