L’Inps fornisce istruzioni applicative in merito all’estensione della tutela della prestazione DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
La domanda per beneficiare dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’Inps, in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La suddetta indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, laddove la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. In caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.
Il suddetto termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 23 maggio 2017.
Le eventuali domande di DIS-COLL relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti dal 1° gennaio 2017, già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° gennaio 2017 e il 23 maggio, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.
L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’Impiego.
Il lavoratore beneficiario di prestazione deve partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL. È prevista la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione. Tali sanzioni sono applicate dall’Inps.
Nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso di contratto superiore a cinque giorni, il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL.
In caso di attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, il lavoratore deve comunicare all’Inps entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Tale reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo; se il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Laddove nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione.
L’indennità DIS-COLL è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Laddove i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Nel caso in cui i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto ad effettuare la comunicazione all’Inps come avviene per l’indennità NASpI.
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
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