L’Inps ribadisce il novero delle prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo recante le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Di recente, alcune Strutture territoriali Inps, in risposta alla richiesta di informazioni sul diritto alle prestazioni familiari proveniente da Istituzioni di sicurezza sociale europea (formulario E411), hanno indicato tra le prestazioni percepite, oltre all’assegno al nucleo familiare e agli assegni familiari, ulteriori prestazioni di natura assistenziale, quali: assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, assegno di maternità concesso dai Comuni e assegno a sostegno della natalità.
Di qui, sulla base di apposito parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha condiviso il precedente orientamento dell’Istituto, è stato confermato che, per l’Italia, le prestazioni familiari previste dalla legislazione nazionale, cui sono integralmente applicabili le disposizioni del Regolamento di base e le relative norme attuative sono quelle di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore e precisamente:
– l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici;
– gli assegni familiari e le quote di maggiorazione.
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