Prima casa: il trasferimento nell’accordo di separazione non pregiudica l’agevolazione



Il trasferimento all’ex coniuge della quota di proprietà della “prima casa” entro cinque anni dall’acquisto, in attuazione degli accordi di separazione, non costituisce causa di decadenza dai benefici fiscali riconosciuti in sede di acquisto (Corte di Cassazione – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8104)

Nell’ambito della controversia inerente la revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, per effetto della cessione infraquinquennale dell’immobile agevolato, mediante trasferimento della quota di proprietà all’ex coniuge in attuazione degli accordi di separazione, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che tale circostanza non può essere annoverata tra le ipotesi di forza maggiore.
Ai fini del mantenimento dei benefici fiscali “prima casa”, infatti, si intende per forza maggiore un evento imprevedibile ed inevitabile, mentre il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisce comunque un atto riconducibile alla volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale di omologazione.
Dalla semplice applicazione di tali principi, i benefici fiscali dovrebbero ritenersi revocabili, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
D’altra parte, sottolinea la Corte di Cassazione, le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Orbene, concludono i giudici, le disposizioni che disciplinano i casi di scioglimento del matrimonio stabiliscono, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma è finalizzata a favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in modo che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente. In ragione di tale principio, dunque, deve ritenersi esclusa la decadenza dai benefici fiscali “prima casa” in seguito alla cessione dell’immobile agevolato (o quota di proprietà dello stesso) al coniuge in sede di separazione.





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