Prima casa, rileva l’utilizzabilità degli ambienti per le agevolazioni




Il requisito dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 18 maggio 2017, n. 12531).

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR, con la quale, confermando la decisione di primo grado – in relazione alla controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito di revoca delle agevolazioni c.d. “prima casa”, dovendosi l’immobile qualificare come “di lusso”, stante il superamento del limite di 200 mq, avendo l’Ufficio incluso nel calcolo della superficie utile ambienti di servizio (adibiti a “legnaia, cantine, stalle, porcile e ricovero animali da cortile”) al piano terra del fabbricato ex rubale, acquistato dai contribuenti – ha accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che dovevano essere esclusi dal calcolo della superficie utile i suddetti locali, in quanto carenti del requisito “destinazione abitativa”.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che, al fine di stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”. È irrilevante il requisito dell’”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
Si è ritenuto anche che il giudice di merito abbia erroneamente escluso dal calcolo della superficie utile complessiva dell’unità immobiliare i disimpegni realizzati al servizio degli stessi e di altri locali, quello adibito a taverna e quello destinato a lavanderia.
La sentenza impugnata, che ha escluso dal calcolo della superficie utile complessiva dell’unità immobiliare non solo i locali adibiti a cantina, ma anche l’intero piano terra adibito originariamente ad ambienti di servizio (senza peraltro tenere conto della denuncia di variazione DOCFA per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni), si pone dunque in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte.






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