Prorogato il termine della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA



È stato posticipato al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 1° trimestre 2017. La notizia è stata data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 89 del 29 maggio 2017.

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sarà resa ufficiale la proroga.

L’ADEMPIMENTO


A decorrere dal 1° gennaio 2017 devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
La comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, fermo restando gli ordinari termini delle liquidazioni periodiche (mensile o trimestrale) e di versamento dell’IVA dovuta in base alle medesime liquidazioni.
La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, semprechè, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’IVA in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE


La trasmissione delle comunicazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.
I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML, nel file “comunicazioneIVA”.
Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di trasmissione della comunicazione tramite intermediario, il soggetto incaricato deve rilasciare al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.


 


TERMINI DI COMUNICAZIONE


Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per il secondo trimestre. In particolare:
– 1° trimestre (Gennaio – Marzo): entro il 31 maggio;
– 2° trimestre (Aprile – Giugno): entro il 16 settembre;
– 3° trimestre (Luglio – Settembre): entro il 30 novembre;
– 4° trimestre (Ottobre – Dicembre): entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo.
Limitatamente al 1° trimestre 2017, in sede di prima applicazione del nuovo adempimento, è stata disposta la proroga del termine al 12 giugno 2017.

MODELLO DI COMUNICAZIONE


Ai fini della presentazione, la comunicazione trimestrale della liquidazione IVA deve essere redatta con apposito modello composto da:
– Frontespizio, contenente i dati generali del contribuente, la firma e l’impegno alla trasmissione;
– Quadro VP, contenente i dati della liquidazione dell’imposta e del risultato (debito/credito) del periodo.





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