Si forniscono nuove specificazioni sulle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nei casi di CIGS con Ticket, in merito alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Come noto, per il 2017, è stata disposto la prosecuzione dell’intervento straordinario di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa (già previsto per il 2016). Detto intervento è destinato alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo, di precedenti trattamenti di Cigs, si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti di CIGS.
Per garantire una concreta fruibilità da parte delle imprese, nell’ipotesi di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, è possibile concedere la CIGS anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e l’istanza sia presentata oltre tale data. Inoltre, in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, è possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo (euro 216 milioni) e quello delle risorse assegnata alla singola regione.
Ciò premesso, in parziale rettifica delle istruzioni già fornite, l’Inps sottolinea che in merito alle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nei casi di CIGS con Ticket, i datori di lavoro all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L041” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44 co. 11-bis” relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
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