Protezione internazionale: chiarimenti sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti




In seguito alle modifiche apportate alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati ed al fine di garantire l’uniforme e corretta applicazione delle recenti novità, si forniscono alcuni chiarimenti riguardanti l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.


In particolare, il Legislatore ha disposto che nei 5 giorni successivi al colloquio appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, l’esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell’interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio. E’ altresì introdotto un criterio di preferenza, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento in comunità. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
Al fine di garantire l’uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative, il Ministero dell’interno ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. L’istituto della convivenza anagrafica può essere applicato sia nella ipotesi in cui l’interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sempre che non sia registrato individualmente in anagrafe. Il responsabile della convivenza deve dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto. Tale disposizione introduce quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto.





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