Regime IVA e obblighi di certificazione per le prestazioni sanitarie in farmacia




L’Agenzia delle entrate con risoluzione 12 maggio 2017, n. 60/E ha chiarito che sono esenti da Iva esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione.

A seguito d’istanza d’interpello di un contribuente, in merito alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie e al regime IVA e agli obblighi di certificazione applicabili, l’Agenzia ha chiarito che l’esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Posto che l’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.
Nel merito dei quesiti sottoposti dall’istante viene, quindi, così precisato:
– prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA;
– prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA;
– prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello: qualora, nel caso di specie, i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA;
– servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti: si conferma che tale servizio è soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria.
Tanto precisato in ordine all’esenzione ovvero all’imponibilità dei servizi erogati dalle farmacie, viene, infine, chiarita la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.
Viene definito “aperto al pubblico” il locale in cui il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore.
Tale definizione torna applicabile anche alle farmacie, per quanto le operazioni di cui si discute non integrino la cessione di beni ma la prestazione di servizi sanitari.
Ciò posto, non si ravvisano preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni dedotte nella presente istanza mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell’acquisto di medicinali. Ciò anche in considerazione che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.






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