Regolamentate le elezioni RSU nella Nettezza Urbana





Siglato il 19/5/2017, tra la FISE ASSOAMBIENTE, con l’assistenza di FISE e la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la FIADEL, l’accordo che ha definito i permessi retribuiti da destinare alle strutture sindacali, il calendario elezioni RSU e la relativa regolamentazione.


Permessi retribuiti


Al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori e la titolarità negoziale per il solo periodo transitorio, la quota annua residua al 30/4/2017 dei permessi retribuiti, è attribuita alle strutture sindacali stipulanti territorialmente competenti in misura pari a 6/8 del monte ore complessivo residuo, in proporzione all’indice di rappresentatività.
L’ulteriore quota residua, pari ai 2/8, sarà a disposizione delle RSU neo elette a partire dall’11/11/2017.


Calendario elezioni RSU


Le Parti firmatarie hanno deliberato il seguente calendario aggiornato:





























3/5/2017 Indizione attivata.
26/5/2017 Informazione da parte di FISE/Assoambiente alle imprese associate.
7/7/2017 Proclamazione da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti alla Direzione aziendale delle unità operative interessate.
10/9/2017 Invio alla direzione aziendale, da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti, in busta chiusa, delle liste elettorali. Designazione dei componenti delle commissione elettorali tramite formale indicazione scritta alla Direzione aziendale.
14/9/2017 Convocazione della commissione elettorale da parte della direzione aziendale. Consegna alla commissione elettorale delle buste chiuse delle liste elettorali pervenute dal 10 settembre al 14 settembre.
5/10/2017 Termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali e affissione delle liste in bacheca.
6/10/2017 Integrazione dei componenti della commissione elettorale ai sensi dell’art. 5 comma 1
25 e 26/10/2017 Svolgimento delle votazioni
11/11/2017 Entrata in carica degli RSU/RLSSA


Regolamento per l’elezione della R.S.U. e dei R.L.L.S.A


Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’1/5/2017.
Nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti sono indette in un’unica data le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.) a iniziativa delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Le elezioni della R.S.U. e dei RLSSA si svolgono ogni tre anni.
Nella composizione delle liste elettorali si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione dei principi di non discriminazione.
Per l’elezione della RSU e dei RLSSA è necessaria la presentazione di due liste elettorali distinte; una per ogni singola elezione.
Le liste elettorali sono presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Associazioni sindacali di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente CCNL;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente.
Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell’unità produttiva e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.
La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici, non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o da rappresentanti delle Associazioni sindacali – con esclusione dei loro rappresentanti legali.
Hanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato, non in prova, che prestino la propria attività al momento del voto.
I lavoratori comandati votano nell’unita produttiva/nell’azienda dove prestano servizio al momento delle elezioni.
Possono essere eletti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l’unità produttiva.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..
Qualora tale quorum non sia raggiunto, le Organizzazioni sindacali promotrici, sulla base di tale esito certificato dalla Commissione elettorale, reiterano la procedura elettorale per la sua conclusione entro i 30 giorni successivi alla prima votazione;
Qualora il quorum non sia raggiunto, nonostante la reiterazione della procedura, la titolarità delle prerogative sindacali e delle relazioni sindacali è attribuita provvisoriamente alle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti o firmatarie il CCNL.
L’elezione, reiterata per la terza volta, è valida ove alle stesse abbia preso parte almeno il 33% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..
I componenti della R.S.U. restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.





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