In materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, è nullo l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate abbia revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, qualora la motivazione dell’atto faccia riferimento a “controlli d’ufficio effettuati” e “risultanze della documentazione allegata agli atti”, di fatto non allegati (Corte di Cassazione – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11623).
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate che contestava la revoca delle agevolazioni fiscali di cui aveva usufruito per l’acquisto della prima casa con l’atto di compravendita, in ragione delle caratteristiche di lusso dell’abitazione, ribadendo il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, alla stregua di quanto sancito dall’art. 52, comma 2 bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è nullo per difetto di motivazione l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate abbia revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, qualora la motivazione dell’atto faccia riferimento a “controlli d’ufficio effettuati” e “risultanze della documentazione allegata agli atti”, di fatto non allegati, né precedentemente noti al contribuente, né riprodotti nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa”.
Nella sentenza impugnata si deduce l’infondatezza dell’eccepito difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti, assumendo che l’Ufficio avrebbe chiarito che non erano null’altro se non le planimetrie catastali in possesso anche del contribuente. L’argomentazione, laddove sostenuta probatoriamente, non solleva dal difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto anche in questo caso sarebbe stato necessario specificare puntualmente nell’avviso di liquidazione dell’imposta gli estremi degli atti, oltre che la specifica denominazione, provvedendo eventualmente alla trascrizione del contenuto degli stessi per chiarezza espositiva sotto il profilo motivazionale.
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