Rinominati i codici tributo 3936, 3937 e 3938 per il versamento, tramite modello F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale (Agenzia Entrate – Risoluzione 30 maggio 2017, n. 64/E).
A fronte della facoltà conferita a tutti i comuni di istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, sono stati ridenominati i seguenti codici tributi:
– “3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011”;
– “3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI”;
– “3938” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”.
I suddetti codici tributo, istituiti per il versamento tramite modello F24 del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, per consentire il versamento dell’imposta di soggiorno presente in tutti i comuni che l’hanno deliberata, possono essere utilizzati solo per versamenti in favore dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, elencati nella tabella denominata “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”.
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