Rimborso IRAP per l’attività di revisore




Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività (Corte di Cassazione, con ordinanza 10 maggio 2017, n. 11474).

La Suprema Corte, in merito al caso degli eredi del contribuente, commercialista e membro del C.d.A. di alcune banche, che ricorrono per la cassazione avverso la sentenza della CTR che ha negato l’annullamento dell’avviso di accertamento per omesso versamento dell’IRAP, rinviando il ricorso alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, ha ribadito che:
– l’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il “surplus” di quanto ottenuto merce una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili;
– il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale; il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione;
– con riferimento ai redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati;
– tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se adeguatamente motivato. Il che non risulta nella specie, laddove il giudice d’appello omette l’esame di fatti decisivi quali quelli appurati dalla CTP laddove accerta che “le parti ricorrenti hanno prodotto fatture emesse dal contribuente provando che l’attività svolta era quella di consigliere di amministrazione”, in disparte il rilievo operato dai ricorrenti sin dal primo grado circa le mere mansioni di autista affidate a dipendente assunto per brevissimo periodo.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad