La mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, consente il rilascio del DURC regolare.
Come noto, il procedimento di definizione agevolata delle cartelle esattoriali si perfeziona, a norma di legge, esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute e fino a tale momento permane l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali. Inizialmente, erano state fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l’attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ma solo dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le altre rateazioni. Successivamente, con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 50, si dispone che il Durc sia rilasciato a seguito della sola presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.
Da un punto di vista operativo, a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, se a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia regolarmente presentato all’Agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le Sedi attestano la regolarità contributiva. Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva.
Nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale (per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre), il mancato ovvero l’insufficiente o il tardivo versamento di una rata implica che il Durc già rilasciato sia annullato dagli Enti preposti alla verifica. Al riguardo, gli Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Durc annullati.
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