Rottamazione e rilascio DURC, l’Inps cambia rotta
Le nuove indicazioni operative Inps alle Sedi territoriali per la gestione della procedura di rilascio del DURC nel caso di presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli.
Come noto, la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 prevede che i debitori possano estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora decorrenti dal termine di scadenza per il pagamento delle cartelle di pagamento (60 gg dalla notificazione), nonchè le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali allo spirare della suddetta scadenza. Il procedimento si perfeziona, a norma di legge, esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute e fino a tale momento permane l’esposizione debitoria. Orbene, la declinazione dell’istituto ha comportato la necessità di definire la rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva (DURC). Così, inizialmente, sulla base delle considerazioni espresse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e condivise dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps aveva reso noto che la mera presentazione della dichiarazione di adesione, non potendo essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”, non poteva legittimare l’attestazione della regolarità contributiva prima dell’intervenuto pagamento delle somme dovute, in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata.
Con l’entrata in vigore dell’art. 54 del D.L. n. 50/2017, però, il Legislatore ha inteso disciplinare gli effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva. Qui, in particolare, è previsto che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nel termine ultimo del 21 aprile, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità. In caso poi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC già rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica; a tal fine.
Dalla data del 24 aprile 2017, dunque, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva, fornirà in automatico un esito di regolarità. La procedura esclude dall’invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l’AdR, al momento dell’effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell’Inps. Qualora, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare, il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nel medesimo invito dalla procedura Durc On Line, l’operatore provvede all’aggiornamento manuale dell’informazione, previa conferma da parte dell’Agente della Riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente. In ogni caso, i Documenti rilasciati, sia nell’ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità apposta dalla sede, vengono “etichettati” dalla procedura Durc On Line per consentire l’attuazione della previsione per cui il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporta l’annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità.
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