Schiamazzi fuori dal locale: la colpa ricade sul titolare




Il titolare di un locale è tenuto ad adottare le misure più idonee ad impedire che determinati comportamenti da parte degli utenti possano sfociare in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (Corte di cassazione – sentenza 08 maggio 2017, n. 22142).

Il titolare di un esercizio pubblico ha l’obbligo di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela. Detto obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile a carico del titolare di una attività commerciale aperta al pubblico rispetto alle condotte poste in essere da parte dei suoi clienti che si trovano all’interno del locale, nei cui confronti egli è, dunque, tenuto ad adottare le misure più idonee ad impedire che determinati comportamenti da parte degli utenti possano sfociare in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
Tale obbligo sussiste anche per gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori all’esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all’impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all’interno del locale, fino al ricorso all’autorità di polizia.
In tal senso, qualora non vengano adottate misure sufficienti tali da non tutelare la tranquillità pubblica, il titolare dell’esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309,87.





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