Sisma Agosto 2016: assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei




Disposte le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ordinanza 28 aprile 2017, n. 21).

Nello specifico, il contributo in oggetto è riconosciuto:
– in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale;
– in favore del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell’assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.
Il contributo è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli in proprietà o disponibilità dei comuni, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall’amministrazione comunale.
In ogni caso, il contributo non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00.
Nelle ipotesi di gli edifici presi in locazione dai comuni, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00.
A decorrere dal 13 aprile 2017, per gli interventi di delocalizzazione, in alternativa al rimborso mensile il beneficiario può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell’edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell’importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Tale contributo viene erogato in un’unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l’intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi mensili. Le spese tecniche sono rimborsate anche nell’ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.





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