Le società di persone poste in liquidazione lo scorso anno che vogliono accedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci versando correttamente nei termini l’imposta sostitutiva tramite F24 e rispettando le ulteriori norme che disciplinano questo regime opzionale, possno farlo senza dover indicare i dati relativi in dichiarazione. (Agenzia delle entrate – risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017).
Il regime agevolato dell’assegnazione dei beni ai soci prevede l’applicazione opzionale di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative. In generale, l’esercizio dell’opzione si perfeziona indicando in dichiarazione dei redditi il valori dei beni assegnati e la relativa imposta sostitutiva.
Con il documento in oggetto il Fisco chiarisce che le società di persone in liquidazione prima del 31 dicembre scorso, non dovranno indicare i dati per perfezionare l’opzione nel modello Unico Sp 2016: il modello, infatti, non prevede una sezione specifica, inserita invece nei modelli approvati nel 2017. Pertanto, a queste società si applica il principio del comportamento concludente.
In casi come questo, come precisato nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, se il modello Unico non consente l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, questi dovranno essere forniti solo su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che vogliono accedere al regime opzionale per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci devono però redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta. Il prospetto, una volta compilato, potrà essere inviato all’Ufficio territorialmente competente, oppure conservato ed esibito a richiesta degli organi di controllo.
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