Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi IMU e TASI




Il MEF, nonostante il blocco degli aumenti dei tributi locali, dà la possibilità di diminuire l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) purchè la manovra sia rispettosa delle disposizioni di legge. (MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Risoluzione 29 maggio 2017, n. 2/DF).

Al MEF viene chiesto se sia possibile, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016 prorogato anche per l’anno 2017, una diminuzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI). In particolare, è stata ipotizzata una riduzione dell’attuale aliquota dell’IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille, deliberando al contempo, per le stesse categorie catastali, l’applicazione dell’aliquota TASI, attualmente fissata allo zero per mille, al 2,4 per mille.
Secono il MEF la manovra ipotizzata, per poter essere attuata e ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge relative all’IMU e alla TASI dovrebbe espressamente prevedere:
– per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti ovvero l’IMU al 10 per mille e la TASI azzerata;
– per gli immobili non locati, l’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota TASI al 2,4 per mille.
Altra soluzione percorribile potrebbe essere quella di assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote IMU (7,6 per mille) e TASI (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla TASI dovuta dagli occupanti. L’ente dovrebbe quindi prevedere per tali soggetti una specifica ipotesi di azzeramento dell’aliquota.
Occorre però segnalare che detta manovra fiscale determinerebbe un risparmio di imposta per i proprietari degli immobili locati, i quali non verrebbero più gravati da un’imposizione complessiva pari comunque al 10 per mille, essendo tenuti al pagamento della TASI solo nella percentuale fissata dal Comune con conseguente perdita di gettito derivante dalla riscossione dei due tributi.
Solo percorrendo una delle due soluzioni la manovra prospettata dal comune sarebbe rispettosa dei vincoli previsti dalla legge, in quanto il livello complessivo della pressione tributaria rimarrebbe sostanzialmente invariato.
Si precisa, infine, che la manovra in esame non può essere adottata dai Comuni in applicazione dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, poiché le soluzioni prospettate – determinando per il comune in un caso un’invarianza di gettito e nell’altro addirittura una perdita – non sono idonee ad assicurare la finalità voluta dal Legislatore, vale a dire la “salvaguardia degli equilibri di bilancio”.





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