Approvate le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto modificativo degli atti costitutivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative (Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 04 maggio 2017).
A decorrere dal 22 giugno 2017, gli atti modificativi sono redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
Ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, l’atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma.
L’atto modificativo provvisto del numero di registrazione è trasmesso, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.
L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Entro dieci giorni dall’iscrizione provvisoria, l’ufficio, compiute tutte le verifiche, iscrive in sezione speciale la modifica.
Al momento dell’iscrizione in sezione speciale, l’ufficio elimina la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Qualora i contraenti si avvalgano della procedura della firma autenticata, l’ufficio provvede al momento stesso della autenticazione alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi, e, con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione, consentendo l’immediata efficacia della modifica stessa.
L’ufficio del registro delle imprese provvede all’iscrizione della modifica con la dicitura “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3”.
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