Studi di settore: consulente responsabile dei danni se non partecipa all’invito del Fisco



La Corte di Cassazione ha affermato che costituisce svolgimento negligente dell’incarico da parte del consulente la mancata partecipazione all’incontro col Fisco nell’ambito di un accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un proprio cliente (Sentenza 9 maggio 2017, n. 11213).

FATTO


A seguito di invito a comparire dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un accertamento da studi di settore, l’impresa ha conferito incarico ad associazioni di consulenti per l’assistenza.
I consulenti, tuttavia, mancavano di comparire all’incontro col Fisco, limitandosi a consigliare al cliente di proporre un condono fiscale, poi rivelatosi impossibile, e quindi la rateizzazione del debito ormai divenuto definitivo, con aggravio di interessi.
L’impresa cliente ha citato in giudizio i consulenti per ottenere il risarcimento dei danni per svolgimento negligente dell’incarico professionale.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, con addebito al risarcimento danni, rilevando la responsabilità professionale per comportamento negligente, pur in mancanza di una prova positiva che la presenza all’incontro avrebbe sortito effetti più favorevoli.
Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che in tema di responsabilità professionale la valutazione relativa all’esistenza e all’entità della colpa del professionista è rimessa al giudice del merito, ed è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione completa ed adeguata.
In particolare, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Data la prova dell’incarico professionale e dell’avvenuta trasmissione della documentazione da parte del cliente, dunque, le circostanze dello svolgimento negligente dell’incarico da parte del consulente sono ravvisabili dall’assenza all’incontro con l’Agenzia delle Entrate e per non aver prospettato le conseguenze dell’incontro.
Infatti, sebbene la prestazione professionale sia riconducibile ad obbligazioni di mezzi e non di risultato, per cui non è possibile attendersi dal consulente che eviti l’addebito di qualunque sanzione, deve ritenersi legittima la pretesa del cliente affinché il professionista partecipasse all’incontro col Fisco per negoziare una sanzione inferiore e, comunque, l’addebito dei danni per il suggerimento di un condono impossibile.





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