Deve ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento basato sugli studi di settore se si riferisce all’anno d’imposta in cui sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività. Trattandosi del primo atto di concreta attività, infatti, rientra tra le ipotesi di esclusione degli studi di settore per periodo di non normale esercizio dell’attività (Corte di Cassazione – Sentenza 12 maggio 2017, n. 11858).
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
In tale fase, il contribuente ha la facoltà di contestare I’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.
Comunque, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono ammessi nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici mesi, e devono ritenersi esclusi con riferimento ai periodi d’imposta di non normale svolgimento dell’attività.
Nel caso esaminato dai giudici della Suprema Corte, l’impresa risultava già costituita in anni precedenti ma aveva ottenuto le autorizzazioni amministrative per svolgere l’attività (raccolta di rifiuti pericolosi e non) nell’anno accertato. Nello stesso anno l’impresa ha assunto il personale necessario.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e, quindi, l’annullamento dell’atto di accertamento da studi di settore, rilevando che l’attività imprenditoriale non potesse essere svolta prima del rilascio delle autorizzazioni obbligatorie, di conseguenza l’anno accertato non poteva essere considerato anno di normale esercizio, integrando così la causa di esclusione dello studio di settore.
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