Sulle piante aromatiche non sempre l’aliquota IVA è del 5%




Se le piante aromatiche sono confezionate con la presenza di aromi non espressamente indicati nella norma che ne dispone il trattamento di favore, l’aliquota IVA agevolata non può applicarsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 03 maggio 2017, n. 56/E)

Con l’entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n.122 (Legge europea 2015-2016) è stato introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta all’aliquota IVA del 5 per cento “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)”.
Il dato letterale porta a concludere che è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma e pertanto, con riferimento alle piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti, solo ed esclusivamente per le confezioni contenente un misto aromi, composti esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Ciò in quanto sia la salvia sia il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5 per cento.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1- bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.
Pertanto, sia per i singoli vasi di seguito indicati (Piante aromatiche in vaso) sia per le confezioni composte da quattro vasi di diverse piante aromatiche si renderà applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento:
– Piante aromatiche in vaso:
1) Menta in vaso;
2) Alloro in vaso;
3) Maggiorana (Majorana hortensis o Origanum majorana) in vaso;
4) Origano (Origanum vulgare) in vaso;
5) Prezzemolo in vaso.
– Confezioni composte da quattro vasi di diverse piante aromatiche, i cui elementi non siano vendibili separatamente, con le seguenti combinazioni:
a) “Vasi tipo A”: un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro;
b) “Vasi tipo B”: un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad