Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/DF, fornisce chiarimenti sulla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
In particolare, con specifico riferimento all’anno di imposta 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco, né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
Pertanto, per l’anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale dall’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del TUEL può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, vale a dire la tassa sui rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
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