Totalizzazione estera: equiparazione tra Gestione Privata ed iscritti ex Inpdap



Anche le istanze di totalizzazione estera presentate in data successiva al 25 ottobre 1998 dagli iscritti ex Inpdap, già cessati dal servizio con diritto a pensione, devono essere esaminate con gli stessi criteri indicati per la Gestione Privata

In materia di totalizzazione estera, il solo titolare di pensione italiana nella Gestione privata può presentare un’istanza al fine di avvalersi del citato beneficio; di qui, sussistendone i requisiti, l’Inps è tenuto ad erogare al richiedente la prestazione più favorevole tra la pensione maturata in base ai soli periodi assicurativi italiani e la pensione maturata con il cumulo dei periodi italiani ed esteri.
Per la Gestione Pubblica, invece, l’ex Inpdap, ritenendo che non esistessero esplicite disposizioni sulla possibilità di presentare la domanda di totalizzazione da parte di coloro che fossero stati collocati a riposo con diritto a pensione dopo il 25 ottobre, aveva disposto che le istanze di totalizzazione estera presentate da ex iscritti, in quiescenza con diritto a pensione dopo il 25 ottobre 1998, non potessero essere accolte.
Orbene, di recente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che anche le istanze di totalizzazione estera presentate in data successiva al 25 ottobre 1998 dagli iscritti ex Inpdap, già cessati dal servizio con diritto a pensione, devono essere esaminate con gli stessi criteri indicati per la Gestione Privata.
Dal punto di vista operativo, su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità, rispetto alle quali non si sia verificata la decadenza dall’azione giudiziaria, vanno riesaminate e deve farsi luogo alla corresponsione dei ratei pregressi, chiaramente nei limiti prescrizionali. Laddove però il predetto termine decadenziale sia decorso, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione. Occorre perciò presentare una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale. In tal caso, la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi. Infine, i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.





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